a cura del dott. Michele Introna
ultimo aggiornamento: Ottobre 2023
Varato nel 2016, il Piano Industria 4.0 si erge come la spina dorsale della strategia di politica industriale del Governo italiano, concepito con l’obiettivo ambizioso di spingere la digitalizzazione e potenziare la competitività del tessuto produttivo del Paese.
Questa iniziativa ha dato vita a una serie di politiche mirate, creando un terreno fertile per gli investimenti, sia nazionali che internazionali, e incoraggiando la nascita e la crescita di imprese ad alto valore tecnologico.
Il fulcro di queste misure è l’innovazione, vista come la forza trainante per la crescita economica.
Il regime fiscale italiano, grazie agli incentivi introdotti dal Piano Industria 4.0, si è affermato come uno dei più favorevoli al mondo per le imprese impegnate in investimenti digitali, come confermato dal Digital Tax Index 2017.
Queste agevolazioni, pensate per essere attivate in modo automatico da tutte le tipologie aziendali, premiano in particolar modo le imprese che investono in innovazione.
Oltre agli incentivi fiscali, il Piano abbraccia un ampio ventaglio di misure progettate per sostenere varie categorie di imprese, dalla startup tecnologica alla multinazionale.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:
Sono escluse:
Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:
A differenza della precedente agevolazione ex L. 160/2019, sono quindi inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d’imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B alla L. 232/2016.
L’art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha prorogato l’agevolazione dal 2023 al 2025 soltanto con riferimento ai beni materiali e immateriali “4.0”.
Per gli investimenti in beni “ordinari”, l’agevolazione spetta invece fino al 31.12.2022 (o nel termine “lungo” del 30.11.2023).
Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti (art. 1 co. 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020).
Dall’1.1.2023 al 31.12.2025 (o termine “lungo” del 30.6.2026)
Credito d’imposta nella misura del:
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (alle imprese) in misura distinta in base al periodo di riferimento (art. 1 co. 1058, 1058-bis e 1058-ter della L. 178/2020; cfr. anche art. 21 del DL 50/2022).
Dall’16.11.2020 al 31.12.2023 (o termine “lungo” del 30.6.2024)
Credito d’imposta (costi ammissibili max 1 milione di euro):
Dall’1.1.2024 al 31.12.2024 (o termine “lungo” del 30.6.2025):
Credito d’imposta: 15% costi ammissibili max 1 milione di euro
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1 co. 1059 della L. 178/2020; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 6).
L’agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 360/2020 e 600/2021).
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell’impresa (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR).
Il credito d’imposta opera per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2019 (2020 per i soggetti “solari”) e fino a (cfr. art. 1 co. 45 della L. 234/2021):
quello in corso al 31.12.2031, per il credito relativo ad attività di ricerca e sviluppo;
quello in corso al 31.12.2025, per gli altri crediti d’imposta.
Si ricorda che le nuove aliquote e i massimali introdotti dalla L. 178/2020 si applicano alle spese sostenute dall’1.1.2021 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.5.2021 n. 323).
Rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR (art. 6 co. 1 del DM 26.5.2020).
La determinazione e la misura del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.
La seguente tabella riepiloga le misure dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione dal 2021 al 2031.
Il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 200 della L. 160/2019 è riconosciuto:
Al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al 2023, in misura pari al (art. 244 del DL 34/2020 e art. 1 co. 185 della L. 178/2020 come modificato dall’art. 1 co. 268 della L. 197/2022):
In linea di massima, sono ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
L’art. 2 del DM 26.5.2020 definisce le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.
L’art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015 disciplina un credito d’imposta rivolto alle imprese che, dall’1.1.2016 al 31.12.2023, acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.
Possono beneficiare del credito d’imposta i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni.
Sono quindi escluse le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR (risposta a interpello DRE Puglia 917-753/2020 e risposta interrogazione parlamentare 8.3.2022 n. 5-07072).
Sono agevolabili gli investimenti:
facenti parte di un progetto di investimento iniziale;
relativi all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.
Per individuare i beni agevolabili, secondo la risposta a interpello 322/2020, occorre fare riferimento alla classificazione nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo di Stato patrimoniale, secondo l’OIC 16.
Tuttavia, nella circ. Agenzia delle Entrate 21.9.2022 n. 32 (§ 2.3), è stato affermato che “le imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle predette voci B.II.2 e B.II.3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d’imposta”.
Per le acquisizioni di beni effettuate dall’1.3.2017, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 243/2016, il credito d’imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016. Pertanto (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 12, § 2.2):
per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese;
per le Regioni Abruzzo e Molise, l’intensità massima dell’aiuto a finalità regionale è pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 10% per le grandi imprese.
Per il 2022, le imprese con strutture produttive ubicate nella Regione Molise applicano i massimali di intensità maggiori previsti per le Regioni di cui al primo punto (cfr. istruzioni al modello di comunicazione).
Il calcolo dell’agevolazione, riferito al costo complessivo dei beni acquisiti, non è più considerato al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta, ma la quota del costo complessivo deve essere considerata al lordo.
La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:
3 milioni di euro, per le piccole imprese;
Per ciascun progetto d’investimento iniziato prima dell’1.3.2017 e concluso dopo tale data, trova applicazione il nuovo limite per l’intero progetto d’investimento (circ. 12/E/2017, § 2.3).
L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124 ha previsto, per il 2024, un credito d’imposta per gli investimenti nella c.d. “ZES unica” per il Mezzogiorno.
Tale agevolazione è adottata nelle more dell’esercizio della legge delega per la riforma fiscale.
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che effettuano gli investimenti agevolabili.
Il beneficio non si applica a:
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:
nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati:
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000,00 €
Il credito d’imposta è attribuito:
Le modalità di accesso saranno definite da un apposito DM, che dovrà essere emanato entro il 30.12.2023.
L’art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146 convertito, come modificato dall’art. 1 co. 10 della L. 30.12.2021 n. 234, ha previsto la sostituzione del Patent box con una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (c.d. “super deduzione”) (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243, come modificato dal provv. 24.2.2023 n. 52642, e circ. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 5).
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa che siano “investitori” (inteso come soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati; cfr. provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243).
Possono accedere al nuovo regime anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando i suddetti requisiti (circ. Agenzia delle Entrate 5/2023, § 3).
Sono escluse le imprese:
che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Ai fini dell’agevolazione rilevano (provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243, § 3, come modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 52642):
Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Sono agevolabili i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
Tali beni possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Per la definizione dei beni immateriali e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.
Sono agevolabili le seguenti spese (provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243, § 4.1):
Tali spese, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.
L’agevolazione si sostanzia in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti beni immateriali.
In particolare, è prevista un maggiorazione del 110% (in luogo del 90% inizialmente previsto) di tali costi, rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.
Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP.
La c.d. “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali (cfr., da ultimo, il DM 22.4.2022).
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI).
Sono oggetto dell’agevolazione, in linea generale, i beni nuovi riferiti a:
immobilizzazioni materiali relative a “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale, rispettivamente, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 (come definiti nel principio contabile OIC n. 16);
software e tecnologie digitali.
Non sono agevolabili le spese relative a terreni e fabbricati o quelle relative a beni usati o rigenerati.
I programmi di investimento devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.
Tale termine è prorogato di 6 mesi, per un totale quindi di 18 mesi, in caso di contratto di finanziamento stipulato dall’1.1.2022 al 30.6.2023 (cfr. art. 1 co. 415 della L. 197/2022).
Le agevolazioni consistono nella concessione:
Con riferimento al citato contributo, si tratta di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari a:
Come anticipato, i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti “Industria 4.0” possono beneficiare di un contributo maggiorato del 30% (art. 1 co. 52 – 57 della L. 232/2016, come modificato dall’art. 1 co. 40 – 42 della L. 205/2017).
Una maggiorazione del contributo base pari al 30% (quindi 3,575%) è riconosciuta anche per l’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (art. 1 co. 227 della L. 160/2019).
È prevista anche una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti “Industria 4.0” realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 1 co. 226 della L. 160/2019).
L’art. 21 del DL 34/2019 conv. ha, inoltre, previsto che i contributi siano riconosciuti in misura più elevata rispetto allo standard in favore delle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.
La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento. Tale finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve rispettare i seguenti requisiti:
La Regione Puglia ripropone la misura TecnoNidi nella nuova programmazione 2021-2027 rivolta alle piccole imprese che intendono avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico.
Possono beneficiare delle agevolazioni, tra le altre, le start-up innovative e le imprese che hanno sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentino almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto.
I piani di investimento agevolabili devono essere finalizzati all’introduzione di nuove soluzioni produttive/di servizi per la valorizzazione economica di risultati di conoscenze acquisite e delle attività del sistema della ricerca pubblica e privata.
Le agevolazioni consistono in una combinazione di contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato, ovvero:
L’importo complessivo del progetto dovrà essere compreso tra 25mila e 350mila euro.
Sono in uscita i bandi Pia e MiniPia della regione Puglia per la concessione di agevolazioni alle aziende pugliesi per attività di innovazione, sostenibilità e digitalizzazione, oltre che per sviluppo e qualificazione delle competenze, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale.
Possono accedere alle agevolazioni pmi singolarmente o in adesione con altre pmi, startup e imprese innovative.
Il Pia (programma integrato di agevolazione) deve essere costituito da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che possono essere integrati con:
Le intensità di agevolazione possono arrivare fino all’80% per le piccole imprese, secondo quanto previsto dalla Carta degli aiuti regionali e dal Regolamento europeo sugli aiuti in esenzione.
Possono accedere alle agevolazioni micro e piccole imprese e liberi professionisti equiparati alle piccole imprese come esercenti attività economica in esenzione.
Il MiniPIA deve essere costituito da investimenti produttivi in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati ai temi della digitalizzazione e/o dell’energia e/o dell’ecosostenibilità integrati con progetti di innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e arrivano al: